IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO |
l’art. 25, comma 5 D.lgs 165/2001; |
VISTO |
Il d.lgs n. 81/2008; |
VISTA |
La nota MIUR n. 11 del giorno 08.01.2022 riguardante le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; |
VISTA |
La circolare Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 riguardante l’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron; |
VISTA |
La comunicazione ricevuta da un genitore in data 27.01.2022; |
VISTA |
La propria comunicazione ai genitori e si docenti della classe 2 B della scuola primaria del giorno 26.01.2022, protocollo 2252; |
VISTO |
Che nella classe 2B della scuola primaria sono stati comunicati n. 2 casi di positività tra gli alunni nelle ultime 48 ore; |
CONSIDERATI |
I motivi di sanità pubblica; |
CONSIDERATO |
che trattasi del secondo caso di positività di un alunno della classe; |
DISPONE
Ai sensi di quanto riportato nella nota MIUR n. 11 la sospensione per n. 10 giorni dell’attività didattica in presenza per gli alunni della classe 2B della scuola secondaria di I grado, a partire dal giorno 28.01.2022.
Si ricorda ai genitori che la misura sanitaria è quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
Si ricorda al personale che ha svolto attività̀ in presenza nella sezione per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti, ai sensi della nota MIUR n. 11 del giorno 08.01.2022, che nel presente caso si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) che comporta:
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.