DECRETO INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021-2024

OGGETTO: DECRETO INDIZIONE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

                      TRIENNIO 2021/22; 2022/2023; 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                             

VISTO 

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO

l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE

le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA

la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA

la Nota Ministeriale n. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

VISTA

la C.M. n. 24032 del 06.10.2021, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di  Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTA

la nota prot. n. 18 del 14/10/2021 dell’USR Sicilia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 2021;

VISTO

l’art. 3 comma 2 della Legge 1/08/90 n. 15 Regione Sicilia;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:

 

  • Deposito elenchi: elettori entro il 03 novembre 2021;
  • Presentazione delle liste dei candidati: in orario d'ufficio dall'8 novembre 2021 al 13 novembre 2021;
  • Propaganda elettorale: dal 10 novembre 2021 al 26 novembre 2021;
  • Richieste riunioni esclusivamente on line su istanza scritta al DS dei presentatori di lista entro il 18 novembre 2021;
  • Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 23 novembre 2021;

 

Si ricorda che, questa Istituzione scolastica ha una popolazione scolastica superiore a 500 allievi, pertanto il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori, con il Dirigente Scolastico membro di diritto.

Inoltre, poiché presso questa I.S. opera una sezione di scuola dell’Infanzia regionale, ai sensi della Legge Regionale 1/08/90 n. 15, il Consiglio è integrato da due insegnati, due assistenti e due genitori di alunni delle scuole materne regionali eletti dalle rispettive categorie. Essendovi una sola sezione gli insegnati e gli assistenti sono ridotti al numero di uno.

Il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che esercitano la potestà genitoriale, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
  • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

  • Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
    • per la componente Genitori: almeno 20 genitori
    • per la componente Docenti: almeno 1/10 del personale docente
    • per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.

  • Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  • Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
  • I candidati possono illustrare i programmi. Le riunioni verranno effettuate esclusivamente on line, le cui richieste vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

  • Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
  • Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
  • Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
  • Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento e il Green Pass, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Al fine di favorire la partecipazione nel rispetto dei protocolli COVID-19 saranno individuati quali sedi dei seggi elettorali appositi locali, che garantiranno il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed, essendo dotati di percorsi distinti di ingresso e di uscita, eviteranno interferenze tra i flussi di entrata e di uscita degli elettori. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

Nei locali destinati alle operazioni di voto saranno sempre disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per permettere l’igiene frequente delle mani. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.

Si sottolinea che, per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

  • evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
  • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X)   sul numero   romano relativo   al motto   prescelto e   di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.

I seggi elettorali saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

 

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