Si comunicano ai i genitori e al personale i principali cambiamenti in ambito scolastico, introdotti dal DL n. 24 del 24.03.2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.
Misure di carattere generale
- non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- non è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività sportive;
- è consentito svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- la riammissione in classe dei bambini e degli alunni in isolamento in seguito all’infezione da SARS CoV-2 è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
- l’accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall’accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico;
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 per l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.
Verifica della certificazione verde
I genitori, il personale di altra amministrazione o esterno alla scuola che faccia ingresso nei locali scolastici deve essere fornito della certificazione verde “base”.
Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L’obbligo vaccinale continua a riguardare, pertanto, il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.
Le piattaforme informatiche per la verifica del green pass base e dell’obbligo vaccinale rimangono attive.
Saranno, invece, disabilitate le relative funzionalità di verifica automatizzata “modalità studente” messe a disposizione dell’app “Verifica C- 19” .
Presenza di casi di positività tra gli alunni delle sezioni di scuola dell’Infanzia
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In assenza e fino a tre casi di positività |
In presenza di almeno quattro casi di positività |
Bambini |
Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). |
Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l’utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva). |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Presenza di casi di positività tra gli alunni delle classi della scuola Primaria e secondaria
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In assenza e fino a tre casi |
In presenza |
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almeno |
quattro |
casi |
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di positività |
positività |
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Alunni |
Utilizzo di dispositivi di |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. |
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protezione delle vie |
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respiratorie di tipo |
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chirurgico da parte degli |
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alunni che abbiano |
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superato i sei anni di età |
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(è consentito l’utilizzo di |
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dispositivi di maggior |
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efficacia protettiva). |
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Personale che |
Utilizzo di dispositivi di |
Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie |
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presta servizio |
protezione delle vie |
respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni |
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nella classe |
respiratorie di tipo |
dall'ultimo contatto con un soggetto positivo |
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chirurgico (è consentito |
al COVID-19. |
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l’utilizzo di dispositivi di |
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maggior efficacia |
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protettiva). |
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In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all’ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Attivazione della DDI
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria in isolamento, per via dell’infezione da SARS CoV-2, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.
Agli allievi affetti da grave patologia o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza, continua ad essere garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza nei modi adeguati alle specifiche esigenze dell’allievo.
Ad ogni buon fine la normativa può essere rintracciata al presente link:
https://www.icfloriosanlorenzo.edu.it/index.php/repository/info-covid-19
timbro_circolare_n_341_DL_n_24_del_24032022__misure_in_ambito_scolastico-signed.pdf