circolare n. 507 Obbligo utilizzo mascherine all’interno dei locali della Scuola

Al fine di chiarire qualsiasi dubbio riguardo l’utilizzo delle mascherine a scuola, si riporta il testo integrale l’art. 3 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, come modificato dalla L. 19/05/2022, N. 52:

“5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022,  nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché  negli istituti tecnici  superiori  continuano  ad  applicarsi  le  seguenti misure di sicurezza:  a) è fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia protettiva, (fatta eccezione  per  i  bambini  accolti  nel  sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2,  comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65),  per  i  soggetti con patologie o disabilità  incompatibili  con  l'uso  dei  predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive; b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea superiore a 37,5°.”

Pertanto, chiunque sia all’interno dei locali scolatici (genitori, alunni personale tutto, statale e non), è obbligato all’uso della mascherina.

Soltanto all’interno delle aule dove si svolgono Esami di Stato conclusivi il primo ciclo di istruzione si può andare in deroga a questa disposizione, sempreché possa essere rispettata la distanza di almeno un metro.

Si confida nel rispetto di queste direttive.

 

timbro_circolare_n_507_Obbligo_utilizzo_mascherine_allinterno_dei_locali_della_Scuola-signed.pdf