Al fine di chiarire qualsiasi dubbio riguardo l’utilizzo delle mascherine a scuola, si riporta il testo integrale l’art. 3 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, come modificato dalla L. 19/05/2022, N. 52:
“5. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza: a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, (fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attivita' sportive; b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.”
Pertanto, chiunque sia all’interno dei locali scolatici (genitori, alunni personale tutto, statale e non), è obbligato all’uso della mascherina.
Soltanto all’interno delle aule dove si svolgono Esami di Stato conclusivi il primo ciclo di istruzione si può andare in deroga a questa disposizione, sempreché possa essere rispettata la distanza di almeno un metro.
Si confida nel rispetto di queste direttive.
timbro_circolare_n_507_Obbligo_utilizzo_mascherine_allinterno_dei_locali_della_Scuola-signed.pdf